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BONUS EDILIZI

Confermata la linea interpretativa di ANCE in merito ai requisiti della SOA per i lavori connessi ai bonus edilizi

La Commissione consultiva di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP), alla quale partecipano, oltre ad ANCE, anche l’Agenzia delle Entrate, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Economia e Finanze, CNI e CNAPP ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’articolo 10-bis del D.L. n. 21/2022, che ha introdotto l’obbligo di qualificazione SOA per i lavori connessi ai bonus edilizi, il cui importo sia superiore a 516.000 euro.

In particolare, si è chiarito che scopo della norma richiamata non è quello di replicare, anche nel contesto dei “lavori ecobonus” privati, il complesso meccanismo di qualificazione che opera nell’ambito degli appalti pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa.

Ne consegue che tale risultato possa essere soddisfatto e verificato tramite la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice della certificazione SOA, a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire. Non sarà, dunque, necessario dimostrare, di volta in volta, l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta per un appalto pubblico ma si riterrà sufficiente il possesso di qualificazione SOA in classifica prima e in categoria coerente con i lavori oggetto di bonus edilizi (OG1, OG2, OG11, OS6, OS21, OS28).

Sara Acerbi – Assimpredil Ance

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