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FISCALITÀ

BUONI CARBURANTE AI DIPENDENTI

Il Decreto-legge del 14 gennaio 2023 n. 5, c.d. “Decreto Trasparenza”, ha riproposto, anche per il 2023, la misura agevolativa, denominata “bonus carburante” introdotta, dal D.L. 21/2022 (c.d. “Decreto Ucraina”), nel periodo di imposta 2022, in favore dei dipendenti al fine di contrastare gli effetti economici della crisi internazionale e per fronteggiare l’aumento del prezzo del carburante.

Si tratta della possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti buoni o titoli equivalenti per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fino all’importo di 200 euro.

Tale valore deve essere considerato aggiuntivo ed ulteriore rispetto alla soglia degli altri fringe benefits in quanto si tratta di due misure diverse e autonome.

Al riguardo, si ricorda che per il 2023 la soglia dei fringe benefits in beni e servizi, non soggetti a tassazione e contribuzione per i dipendenti, è stata riportata nuovamente all’importo ordinario di 258,23 euro in quanto, il limite di 3.000 euro, introdotto dal Decreto-legge 18.11.2022 n. 176 c.d. “Decreto Aiuti quater”, era una misura straordinaria limitata all’anno 2022.

In assenza di specifiche indicazioni in merito alla disciplina applicabile ai bonus carburante erogabili dai datori di lavoro nel 2023, si ritiene possibile seguire le istruzioni operative, già in precedenza fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare ministeriale n. 27 del 14 luglio 2022, che si riassumono di seguito:

  • se il valore del bonus carburante è superiore alla soglia di euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato a tassazione e contribuzione;
  • i buoni carburante possono essere erogati ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali con il lavoratore;
  • possono sostituire i premi di risultato (se previsti dalla contrattazione) e in quel caso seguono la normativa disciplinante l’erogazione dei premi stessi;
  • dal punto di vista contabile il beneficio deve essere evidenziato separatamente rispetto agli altri fringe benefits.


Inoltre, in virtù del principio di cassa c.d. “allargato”, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme ed i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Tale principio si applica infatti sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni e servizi.

Raffaella Scurati – Assimpredil Ance

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