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BONUS

Sismabonus acquisti in caso di collegamento societario tra venditore e acquirente

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 398 del 27 luglio 2023, è intervenuta a fornire chiarimenti in tema di. “Sismabonus acquisti”, precisando che l’esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra due soggetti, venditore e acquirente, non esclude la possibilità per l’acquirente delle unità immobiliari, inserite in un fabbricato demolito e successivamente ricostruito in chiave antisismica, di fruire del beneficio in quanto la norma di riferimento non individua nessuna specifica caratteristica da appurare in capo all’acquirente.

Si ricorda che il “Sismabonus acquisti” consiste in una detrazione Irpef/Ires pari al 75% - 85%, a seconda della riduzione di una o due classi del rischio sismico, calcolata sul prezzo di vendita indicato nel rogito notarile, nel limite di spesa pari ad euro 96.000, per l’acquisto di unità immobiliari all’interno di edifici interamente demoliti e successivamente ricostruiti, siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, cedute da imprese di costruzione entro trenta mesi dalla fine lavori.

Nel caso di specie la società, che ha effettuato la demolizione e ricostruzione del fabbricato, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se la cessione delle unità immobiliari inserite nel fabbricato possa avvenire, senza che ciò comporti la perdita del bonus, anche ad un’unica società acquirente con la quale può esistere, con l’impresa venditrice, un rapporto di collegamento (società controllata) o rapporto societario (appartenenza dei soci, in tutto o in parte, sia alla società venditrice che al futuro acquirente).

La norma non individua alcuna specifica caratteristica da appurare in capo all’acquirente al fine di poter fruire dell’agevolazione. La ratio della disposizione, essendo infatti finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e stabilità di tutti gli edifici, è quella di prevedere un’applicazione più ampia possibile dell’agevolazione.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, alla luce di quanto sopra, ha precisato che l’esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra i due soggetti, venditore e acquirente, non esclude la possibilità per l’acquirente dell’unità antisismica di beneficiare del bonus.

Inoltre, sempre nella risposta sopra richiamata, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che non esistono limitazioni dal punto di vista normativo al numero degli immobili acquistabili da uno stesso soggetto e che, sotto il profilo della destinazione d’uso, il beneficio spetta per l’acquisto di unità sia residenziali che produttive, in quanto la tipologia dell’unità immobiliare acquistata è irrilevante ai fini dell’applicabilità del Sismabonus acquisti.

Raffaella Scurati – Assimpredil Ance

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