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LAVORO

Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 30 "neet": importanti precisioni da parte dell'Inps

Il “Decreto Lavoro” (Dedalo News - Luglio 2023 | #13) ha introdotto un incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani under 30 “NEET(ossia, giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano) dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.

Tale incentivo, che spetta per le assunzioni (a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante) di giovani che non abbiano compiuto trenta anni di età (29 anni e 364 giorni) e che risultino aderenti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (attraverso il quale viene attuata in Italia l'iniziativa “Garanzia Giovani”), è riconosciuto:
- nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per una durata massima di 12 mesi;
- nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Su quest’ultimo punto (il cumulo), l’INPS con il recente messaggio n. 2923/2023, superando quanto in precedenza comunicato, ha precisato che la riduzione dell’incentivo al 20% non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (“IVS”) a suo carico.

In virtù di ciò, i datori di lavoro interessati al riconoscimento dell’incentivo in parola in misura “piena” (60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali anziché il 20%), che abbiano già inoltrato l’apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse dichiarando di volere fruire dell’incentivo in misura “ridotta” per via del cumulo con l’esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l’IVS, possono:
- procedere all’annullamento della domanda trasmessa;
- inoltrare una nuova richiesta dichiarando di volere fruire dell’incentivo in oggetto “in via esclusiva” (che dà diritto al riconoscimento dello stesso, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, in misura pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali).

Maximiliano Colombo – Assimpredil Ance

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