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BONUS

BONUS EDILIZI PER LE IMPRESE

Anche i soggetti Ires possono fruire di alcuni bonus edilizi.
In particolare, tra le agevolazioni attualmente in vigore di cui possono beneficiare le società, si segnala l’ecobonus ordinario per interventi di efficientamento energetico, che consiste in una detrazione pari al 50%/65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione massima spettante è diversa a seconda della tipologia di intervento da eseguire.

Altra detrazione possibile è il Sisma bonus ordinario per interventi di natura antisismica: si tratta di una detrazione dal 50% all’85% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Il limite di spesa euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di partenza di ciascun edificio.

La particolarità di tale detrazione in capo alla società consiste nel fatto che è alternativa alla detrazione “sisma bonus acquisti” in capo agli acquirenti. Pertanto, se gli acquirenti delle unità immobiliari inserite in un fabbricato interamente demolito e successivamente ricostruito in chiave antisismica fruiscono del sisma bonus acquisti, la società non potrà a sua volta fruire del sisma bonus ordinario, in quanto si tratta di detrazioni riferite alle medesime spese.

Sempre nell’ambito degli interventi antisismici sussiste la possibilità anche per i soggetti Ires di fruire della detrazione fiscale c.d. “sisma bonus acquisti” per l’acquisto di unità immobiliari inserite in fabbricati interamente demoliti e successivamente ricostruiti. La detrazione è pari al 75% o 85%, a seconda della riduzione della classe di rischio sismico, ed è recuperabile in cinque quote annuali di pari importo.

Di recente è stato introdotto il bonus barriere architettoniche del 75%, di cui possono fruire anche i soggetti Ires. È una detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Non è ammessa in caso di demolizione e successiva ricostruzione dell’edificio. Il beneficio compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, da recuperare in cinque quote annuali di pari importo, entro i seguenti limiti di spesa:
* euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
* euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
* euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Mentre per l’Ecobonus e Sisma bonus ordinario (compreso il c.d. “Sisma bonus acquisti”), il contribuente non può optare per la cessione del credito/sconto in fattura, per il bonus barriere architettoniche è possibile, in alternativa all’utilizzo del credito direttamente in dichiarazione dei redditi, fruire dello sconto in fattura/cessione del credito.

Tutte le detrazioni sono tra loro cumulabili in capo alla società (salvo quanto detto sopra in merito al sisma bonus acquisti in capo agli acquirenti), purché le spese siano contabilizzate in modo separato.  Ai fini dell’imputazione delle spese, per le società, in base al principio di competenza, a differenza dei privati, non rileva il pagamento, ma la data di ultimazione della prestazione.


Raffaella Scurati – Assimpredil Ance

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