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TRIBUTI

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Amministrazione finanziaria, con la recente Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, raccoglie tutta la prassi riguardante le detrazioni relative a spese per interventi edilizi.

Tra le principali novità, si evidenziano le precisazioni in tema del cd. “bonus barriere architettoniche” (art.119-ter, DL 34/2020 – legge 77/2020), in vigore dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2025, che consente di detrarre il 75% delle spese sostenute per interventi di rimozione ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti (con i requisiti di cui al DM 236/1989), da assumere entro un massimo pari a:
* 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari;
* 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per i fabbricati composti da 2 a 8 unità;
* 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per i fabbricati composti da più di 8 unità.

In particolare, è chiarito che l’agevolazione spetta anche per interventi eseguiti su singole unità immobiliari di edifici condominiali, per i quali opera lo stesso limite, pari a 50.000 euro, previsto per le unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti.

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, occorre rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al DM 14 giugno 1989, n.236 e, a tale condizione, il bonus può spettare, ad esempio, anche per la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La medesima detrazione spetta, inoltre, per le spese sostenute per il completamento dei predetti interventi. Ad esempio, in caso di ristrutturazione di un bagno, con ampliamento e sostituzione delle porte con le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale, il bonus è applicabile anche per le spese sostenute per la sistemazione della pavimentazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari.

L’agevolazione spetta anche alle società e ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che posseggano l’immobile in base ad un titolo idoneo, per interventi diretti al superamento delle barriere architettoniche riguardanti tutti i fabbricati, o le unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione d’uso (quindi anche non residenziali).

Anna Giacomoni e Raffaella Scurati – Assimpredil Ance

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