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RIFIUTI

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO RENTRI

È stato pubblicato il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 avente per oggetto la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti c.d. RENTRI.

Il decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023, tuttavia, l’art. 13 del Regolamento stesso prevede un ampio periodo di transizione entro il quale i soggetti obbligati potranno aderire al RENTRI, periodo compreso tra i 18 e i 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende (e quindi del numero di dipendenti).

Le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi sono escluse dal RENTRI.

SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati a iscriversi al RENTRI:
* gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
* i produttori di rifiuti pericolosi;
* gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
* i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
* i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI sono solo quelli individuati all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che rimanda a sua volta all’art. 184 comma 3 lettere c), d), g) del D.Lgs. 152/06.
Dato che le imprese edili sono ricomprese però nella lettera b) dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/06 ne consegue che per la produzione di rifiuti speciali non pericolosi non rientrano tra i soggetti obbligati ad aderire al RENTRI.

TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE AL RENTRI
Per i soli soggetti obbligati, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento (cioè dal 15 giugno 2023), l’iscrizione al RENTRI sarà effettuata con le tempistiche seguenti:
* a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
* a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
* a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. 

CONTENUTI DEL REGOLAMENTO RENTRI
Il Regolamento, composto da 24 articoli e tre allegati, disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:
* i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
* le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti da parte dei soggetti obbligati e di coloro che intendano aderirvi volontariamente;
* il funzionamento del RENTRI, le modalità di trasmissione dei dati e la definizione degli importi relativi ai diritti di segreteria e ai contributi annuali a carico delle imprese.

Il RENTRI sostituisce il precedente sistema SISTRI, soppresso dall’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).

La parte operativa del RENTRI è in ancora in fase di organizzazione: l’Associazione sta presidiando l'iter di sviluppo e seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Alessandra Zanni – Assimpredil Ance

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