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EDILIZIA

È INDEROGABILE LA DISTANZA LEGALE DI DIECI METRI O, IN CERTI CASI, È DEROGABILE?

A questa domanda cerca di dare risposta il Consiglio di Stato con la sentenza 17 maggio 2023 n.4933, relativa al ricorso di un Comune contro la sentenza TAR Puglia, che aveva dato ragione a un privato per l’accertamento del proprio diritto al risarcimento a causa dell’illegittimo annullamento in autotutela del permesso di costruire formatosi per silenzio assenso dopo l’entrata in vigore del nuovo Piano Urbanistico Generale, in base al presupposto di violazione del regime delle distanze minime legali di 10 metri tra gli edifici, di cui all’art. 9 del DM 1444/1968.

Palazzo Spada dà ragione al Comune e riforma la sentenza del TAR stabilendo che in materia paesaggistica non si procede per silenzio assenso, ma per provvedimenti espliciti e nessun titolo edilizio può formarsi per silentium in aree soggette a vincoli paesaggistici.

L'art. 9 del DM 1444/1968 ha natura inderogabile, poiché è una norma imperativa, che predetermina le distanze tra le costruzioni, in base a esigenze collettive di igiene e sicurezza e sono quindi illegittime le contrastanti previsioni comunali. Si applica alle nuove costruzioni (nuovi edifici, ampliamenti, sopraelevazioni, addizioni volumetriche o di superficie) e alle ricostruzioni edilizie (come la demolizione e ricostruzione, integrale o parziale) di edifici. Fanno eccezione il risanamento conservativo, le ristrutturazioni di edifici in zone A (centri e nuclei storici) ove le distanze tra edifici non devono essere inferiori alle preesistenti, i piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con specifiche previsioni planovolumetriche e la deroga per il cappotto termico.

È ammessa la deroga territoriale, di cui all’art. 2bis del DPR 380/2001 che, nel quadro dei principi di potestà legislativa concorrente delle Regioni in tema di governo del territorio, consente alle Regioni di prevedere, a certe condizioni, disposizioni derogatorie al DM 1444/1968. Tuttavia, nel caso all’esame dei Giudici di Palazzo Spada, la Regione non si era avvalsa di tale facoltà.

Samanta Ricco – Assimpredil Ance

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