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PR3EVIDENZA

ELEVAZIONE DELL'INDENNITA' DI CONGEDO PARENTALE PER UNA MENSILITÀ

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2023”, modificando l’articolo 34 del Decreto legislativo n. 151/2001, ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La nuova previsione normativa trova applicazione con riferimento ai soli lavoratori dipendenti che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, il congedo di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.
 
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

- tramite il portale web inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”
- tramite il Contact center integrato;
- tramite gli Istituti di patronato.

L’INPS, con la circolare n. 45/2023, ha illustrato nel dettaglio i chiarimenti di carattere amministrativo e le istruzioni operative per l’applicazione della disposizione normativa in parola.

Simona Butera – Assimpredil Ance

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