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TRIBUTI

FRINGE BENEFIT - LIMITE INNALZATO MA NON PER TUTTI

Il Decreto-legge n. 48/2023 (c.d. “Decreto Lavoro”), in vigore dal 5 maggio 2023, tra le tante novità previste, ripropone, seppure in maniera stringente rispetto al 2022, l’aumento della soglia di esenzione dei beni ceduti e dei servizi prestati, limitandola ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico.
Si tratta di una misura prevista limitatamente al periodo di imposta 2023 che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo annuo di euro 3.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Pertanto, per il solo anno 2023 occorrerà distinguere:
- i lavoratori dipendenti con figli a carico per i quali la franchigia di esenzione è innalzata da euro 258,23 ad euro 3.000, ricomprendendo nella stessa anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; - i lavoratori dipendenti che non hanno figli a carico per i quali resta ferma la soglia ordinaria di euro 258,23.

Il superamento delle soglie di euro 3.000 e di euro 258,30 comporta la tassazione dell’intero importo e non solo dell’eccedenza.

Ma chi sono i beneficiari? Il Decreto Lavoro cita espressamente tra i beneficiari i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono fiscalmente a carico. Si intendono fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili, elevato ad euro 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.
Per beneficiare dell’innalzamento della soglia (e del rimborso delle utenze domestiche) è necessario che i dipendenti interessati dichiarino al datore di lavoro di averne diritto indicando il codice fiscale dei figli e che i datori di lavoro provvedano ad attuare la normativa informando preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie se presenti in azienda.

Si ricorda anche che, per l’anno 2023, il legislatore ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri dipendenti dei buoni benzina o titoli analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore. L’esclusione da concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina non rileva ai fini contributivi. Pertanto, l’esenzione ha rilevanza esclusivamente fiscale mentre il valore del buono andrà considerato per l’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in deroga al principio di armonizzazione tra le due basi imponibili.

Raffaella Scurati – Assimpredil Ance


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