Visita il Sito Web »
NORME

Quando le modifiche lievi rientrano nelle tolleranze costruttive?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 12 ottobre 2022 n. 8709, si è espresso riguardo al concetto di modifiche di lieve entità, che rientrano nelle tolleranze costruttive del 2% e che non costituiscono difformità dal titolo edilizio.

I Giudici di Palazzo Spada richiamano l'orientamento secondo cui è illegittimo il provvedimento con cui è stata ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi in relazione a un abuso edilizio, qualora lo stesso si traduca in una modifica di lieve entità, con sostanziale assenza di pregiudizio all'interesse pubblico e urbanistico.

Una modifica può essere considerata di lieve entità anche se comporta uno sforamento minimale alla tolleranza del 2%, potendo ragionevolmente rientrare nella tolleranza costruttiva e non costituendo difformità neanche parziale al titolo edilizio.

Nel caso oggetto di esame è stato contestato l'ordine di demolizione impartito per le difformità dal titolo edilizio dovute a una maggiore altezza dei fabbricati, sostenendo che l'assenza di difformità sostanziale rispetto agli ingombri planimetrici non incide sull'interesse pubblico. è stato altresì chiarito che per le opere in costruzione non è quantificabile, prima che siano ultimate, un superamento dei limiti del titolo edilizio, anche in ragione delle possibili presentazioni di varianti in corso d'opera.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che un modestissimo aumento di volume e di altezze di piano rispetto alla consistenza dell'edificio come originariamente progettato, in ragione delle proporzioni in toto e del fatto che non configuri nuovi organismi edilizi autonomi, rientra nel regime delle tolleranze costruttive e non costituisce quindi un abuso edilizio, con conseguente annullamento dell'ordine di demolizione.

Leggi le altre notizie »