Visita il Sito Web »
SUPERBONUS

Lavori trainanti e trainati pagati da soggetti diversi

Il contribuente può usufruire del Superbonus 110% per le spese relative ad interventi "trainati" sulla singola unità immobiliare purché sostenga le spese per questi interventi, che dovranno essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" sulle parti comuni condominiali, senza che sia necessario che sia anche lo stesso soggetto che paga le spese anche per gli interventi "trainanti".

L'Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita in sede di un incontro con la stampa specializzata - Telefisco 2022, svoltosi recentemente, ha infatti precisato che nel caso in cui il contribuente si accolli tutte le spese per gli interventi "trainanti" sulle parti comuni condominiali, agevolati con il Superbonus del 110%, gli altri condòmini possono usufruire del 110% per le spese che sostengono per gli interventi "trainati" sui propri appartamenti, non rilevando la condizione che queste ultime spese vengano pagate da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi principali.

Il soggetto accollante deve essere un soggetto legittimato ad usufruire della detrazione (come, ad esempio, il conduttore o il comodatario), autorizzato dall'assemblea ad accollarsi le spese. Per esempio, se un coniuge (presumibilmente convivente) del condòmino sostiene le spese per gli interventi trainati realizzati sulla singola unità immobiliare e l'altro paga le spese per gli interventi trainanti sulle parti comuni condominiali, entrambi i soggetti possono fruire del Superbonus 110% per gli importi corrisposti.

L'Amministrazione finanziaria, sempre in occasione di Telefisco, dopo aver fornito le precisazioni sopra esposte sulle spese sostenute da soggetti diversi per interventi trainanti e trainati, si è inoltre pronunciata in merito alle procedure da seguire per la correzione degli errori non solo formali, ma anche sostanziali che riguardano la compilazione della comunicazione di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura inviate dal beneficiario della detrazione. Su questo punto è chiarito che gli errori formali, come ad esempio l'indicazione dei dati catastali, il numero di SAL, o la tipologia del cessionario, ferma restando la sussistenza dei requisiti dell'agevolazione, non pregiudicano la spettanza e non inficiano la cessione del credito di imposta. Le procedure per la correzione degli errori saranno in ogni caso definite da una circolare ministeriale di prossima emanazione.

Leggi le altre notizie »