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BONUS

BONUS ACQUA POTABILE

Per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtrazione dell’acqua è possibile usufruire, anche nel 2023, del bonus acqua potabile. Il beneficio può essere fruito da persone fisiche, imprese, professionisti ed enti non commerciali e consiste in un credito di imposta, pari al 50% della spesa sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per impianti di affinaggio dell’acqua, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo erogate da acquedotti.

Per l’imputazione delle spese, le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, le imprese individuali e le società di persone, in regime di contabilità semplificata, devono far riferimento al criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento. Per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, occorre far riferimento al criterio di competenza.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche e ad euro 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Ai fini dell’ammissibilità le spese devono essere documentate tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito; per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, le spese devono essere sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Il credito d’imposta “teorico” per ciascun beneficiario è pari al 50% del totale delle spese sostenute, risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata. In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

L’ammontare delle spese sostenute deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, inviando nell’anno successivo all’acquisto (per le spese sostenute nel 2023 dal 1° febbraio al 28 febbraio 2024), un apposito modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il bonus è utilizzabile dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus ovvero in compensazione tramite modello F24; dai soggetti diversi dalle persone fisiche, l’agevolazione potrà essere utilizzata in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Raffaella Scurati – Assimpredil Ance

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