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LAVORO

SOTTOSCRITTO L'ACCORDO DI VERIFICA TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'EVR

Il 28 marzo scorso Assimpredil Ance e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’accordo di verifica dei parametri territoriali, necessario per la determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno in corso.
L’accordo attesta l’andamento positivo di tutti i quattro parametri territoriali nel raffronto dei due trienni di riferimento (2019/2020/2021 e 2020/2021/2022).

Pertanto, per l’anno in corso l’EVR è dovuto in quote mensili nella misura intera stabilita a livello territoriale (4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° luglio 2018), qualora a seguito di verifica aziendale sia risultato positivo l’andamento dei seguenti parametri:

  • ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni (dato che verrà messo a disposizione dalla Cassa Edile);
  • volume di affari IVA come rilevabile dalle dichiarazioni annuali.


  • Qualora, invece, l’andamento di entrambi i parametri aziendali risulti negativo, l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2023, mentre se l’andamento negativo riguarderà solo uno dei due, l’impresa dovrà riconoscere l’EVR 2023 in misura ridotta (65% della misura intera).
    Le imprese che, all’esito della verifica aziendale, abbiano accertato l’andamento negativo di entrambi o di uno dei parametri, ai fini dell’esonero totale o parziale dall’erogazione dell’EVR, sono obbligate ad inviare, entro il 30 ottobre 2023, ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, una specifica autodichiarazione unitamente alla relativa documentazione probatoria.

    Il mancato rispetto della predetta procedura, nonché la mancata partecipazione all’eventuale confronto richiesto dalle Organizzazioni sindacali in merito ai presupposti indicati dall’azienda, comporta l’obbligo di erogare l’EVR 2023 in misura piena.

    L’impresa è comunque tenuta ad erogare l’EVR nella misura intera fintanto che non abbia presentato la predetta autodichiarazione e l’eventuale conguaglio dell’EVR sarà effettuato a consuntivo, nel mese di dicembre.
    All’EVR 2023, se dovuto, è applicabile l’imposta sostitutiva pari al 5% sempreché siano rispettati gli altri limiti stabiliti per godere della tassazione ridotta.

    Carlo Azimonti e Simona Butera – Assimpredil Ance


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