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URBANISTICA

Lavori in corso o da avviare? ...C'è più tempo con le nuove proroghe

Attualmente i lavori in corso o da avviare possono beneficiare, con l’entrata in vigore lo scorso 28 febbraio della legge n. 14/2023 di conversione del Decreto Milleproroghe (a modifica del D.L. Ucraina 21/2022), dell’estensione a due anni della proroga straordinaria dei termini di inizio e fine lavori (originariamente prevista in un solo anno) per i Permessi di Costruire rilasciati o formatisi e le Scia presentate entro il 31 dicembre 2023, oltre che di validità di convenzioni formatesi entro lo stesso termine (in precedenza tali termini erano fissati al 31 dicembre 2022).

Tale opportunità, di cui ora potranno usufruire gli operatori del settore, consegue all’azione portata avanti con costanza dal sistema associativo e da ANCE che ha sollecitato l’approvazione della norma per fronteggiare la perdurante situazione di difficoltà dovuta ai tempi di approvvigionamento dei materiali e ai relativi incrementi eccezionali dei prezzi, con conseguenti ripercussioni sulla gestione di costi e anche tempi delle lavorazioni.

Ci preme sottolineare che la proroga dei titoli edilizi non è automatica, ma per poterne usufruire occorre che l’interessato effettui una comunicazione al Comune in cui esplicita la propria volontà di volersene avvalere, previa verifica di alcune condizioni e cioè che i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune e che il titolo abilitativo non sia in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio (tra cui: piani paesaggistici e decreti di vincolo).

È possibile estendere ulteriormente l’efficacia di Permessi di Costruire e Scia già prorogati in precedenza (in via ordinaria in base al Testo Unico per l’Edilizia o straordinaria in base alla legge n. 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni) presentando al Comune la comunicazione della nuova proroga per i Permessi di Costruire o le Scia ancora efficaci in quel momento, grazie alle precedenti proroghe che ne hanno esteso l’efficacia originaria.

La nuova norma prevede ora una proroga di due anni anche per i termini di validità e di inizio e fine lavori di convenzioni di lottizzazione o di accordi similari, comunque denominati dalla legislazione regionale, formatisi sino al 31 dicembre 2023, oltre che per i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico.

In base alla giurisprudenza relativa alle precedenti proroghe straordinarie, rilevano alcune condizioni per l’applicabilità della proroga e cioè che la convenzione deve essere efficace alla data di entrata in vigore della norma e che sono prorogabili tutti i termini previsti nell'ambito della convenzione urbanistica, senza la necessità di distinguere, all'interno di pattuizioni molto articolate nell'individuazione degli obblighi delle parti, tra i termini già decorsi o meno al momento di entrata in vigore della norma.

Tale proroga temporale è automatica, ma è necessario che le convenzioni non contrastino con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Sono prorogabili ulteriormente anche i termini di convenzioni urbanistiche e di relativi piani attuativi già interessati dalla proroga straordinaria triennale della Legge 98/2013 di conversione del Decreto del Fare o della Legge di conversione 120/2020 del Decreto Semplificazioni.

 

Samanta Ricco - Assimpredil Ance

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