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LAVORO

Tirocinio: un importante chiarimento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) - con la nota n. 453 dell’8 marzo u.s. - ha chiarito che nell’ipotesi di tirocinio fraudolento è esclusa la competenza del Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso le strutture territoriali dell’Ispettorato.

Tale esclusione è motivata dall’esigenza di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato tra il Comitato per i rapporti di lavoro e l’Autorità Penale, anche perché il Comitato è un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell’INL e degli Enti previdenziali e assicurativi che hanno ad oggetto la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro.

L’ipotesi di tirocinio fraudolento (e, quindi, la diversa qualificazione del rapporto di lavoro in veste subordinata) è già direttamente sanzionata da una norma penale in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione del provvedimento della prescrizione obbligatoria che conduce all’estinzione del reato in via amministrativa qualora il contravventore ottemperi e paghi la sanzione (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio), ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

 

Carlo Azimonti – Assimpredil Ance

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