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FISCALITÀ

DECRETO MILLEPROROGHE - DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER INVIO COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA

Con la recente conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe 2023”), recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” sono stati prorogati i seguenti adempimenti riferiti ai “bonus edilizi”:

  • il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, sia per il Superbonus che per gli altri bonus minori;
  • il termine per l’invio della comunicazione degli interventi sulle parti comuni condominiali da parte degli amministratori di condominio.

Per le spese sostenute nel 2022 il termine era previsto per il 16 marzo 2023; tuttavia, in sede di conversione del D.L. “Milleproroghe 2023”, il legislatore ha differito tale comunicazione al 31 marzo 2023. Come noto, l’art. 121 del Decreto-legge n. 34/2020 ha previsto la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per i bonus edili, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e dagli stessi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.

L’esercizio dell’opzione deve essere comunicato all’Amministrazione finanziaria esclusivamente in via telematica tramite l’apposito Modello approvato, in ultimo, dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022. Ordinariamente il termine per effettuare la trasmissione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui si esercita l’opzione, ovvero di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la 1° rata ceduta non utilizzata in detrazione, qualora riguardi la cessione del credito relativa alle rate di detrazione non fruite. Si ricorda inoltre che per gli interventi ammessi al Superbonus l’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura può essere esercitata solo al raggiungimento, per ogni stato di avanzamento lavori, di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo e che non sono ammessi più di due SAL.

Raffaella Scurati – Assimpredil Ance

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