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LAVORO

DECRETO FLUSSI PER IL TRIENNIO 2023/2025: PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI NULLA OSTA AL LAVORO A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2023

Il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM di “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”.

Il DPCM in parola ha stabilito che sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato (non stagionale), nei settori di cui all’art. 6, tra cui rientra l’edilizia, i cittadini stranieri residenti all’estero nel limite delle quote pari a 52.770 unità per l’anno 2023, 61.250 unità per l’anno 2024 e 70.720 unità per l’anno 2025.

In particolare, nel rispetto di tali quote sono ammessi in Italia:
1) lavoratori di Paesi che promuovono campagne mediatiche sull’immigrazione irregolare, nel limite di 1.900 unità per l’anno 2023, 2.380 unità per l’anno 2024, 2.850 unità per l’anno 2025;
2) lavoratori di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina), nel limite di 25.000 unità per ciascun anno del triennio di riferimento;
3) lavoratori di altri Paesi con i quali saranno sottoscritti nel corso del triennio di riferimento specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, nel limite di 18.000 unità per l’anno 2023, 20.000 unità per l’anno 2024 e 28.000 per l’anno 2025;
4) lavoratori di origine italiana per parte di almeno un genitore fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza e residenti in Venezuela, nel limite di 90 unità per ciascun anno del triennio di riferimento;
5) lavoratori apolidi e ai rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, nel limite di 180 unità per ciascun anno del triennio di riferimento.

Inoltre, nell’ambito delle quote di cui sopra, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea, nel limite di 100 unità per ciascun anno del triennio di riferimento.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per l’anno 2023 decorrono:

- dalle ore 9:00 del 2 dicembre 2023, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, per gli ingressi di cui al punto 2.;
- dalle ore 9:00 del 4 dicembre 2023, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023, per gli ingressi di cui ai punti 3, 4 e 5.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 decorrono dalle ore 9:00 del 5 febbraio per gli ingressi di cui al punto 2 e del 7 febbraio per gli ingressi di cui ai punti 3, 4 e 5, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Maximiliano Colombo – Assimpredil Ance

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