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BONUS EDILIZI

DAL 1° GENNAIO OBBLIGO DI SOA PER GLI ESECUTORI

A partire dal 1° gennaio comincia a produrre i propri effetti la disposizione introdotta dal cd. Decreto taglia prezzi che impone l'obbligo di possesso di attestato SOA, il sistema di qualificazione che opera nel settore degli appalti pubblici, per le imprese edili ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali connessi al superbonus e ai bonus edilizi. In particolare, le imprese al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, per eseguire i lavori di importo superiore ad 516 mila euro devono dimostrare, dal 1° gennaio 2023 di avere stipulato un contratto per l'ottenimento della certificazione SOA e, a partire dal 1° luglio 2023, di essere in possesso di tale attestazione.

La formulazione della norma ha sollevato in questi primi mesi di vigenza una serie di dubbi interpretativi che ANCE ha cercato di sciogliere adottando una linea di coerenza sia con la lettera ma soprattutto con la ratio della disposizione. Quest'ultima risponde all'esigenza di garantire che l'esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla sicurezza sismica e ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a operatori che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza. Di fatto, il riferimento all'art. 84 D. Lgs. 50/2016 operato dall'articolo 10-bis rappresenta un mero rinvio ad altra disposizione dell'ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione. Finalità della norma non è di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pubblicistico (non è, ad esempio, applicabile l'istituto dell'avvalimento), bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell'impresa. Pertanto, a parere di ANCE, si ritenere che non vi debba essere un'esatta corrispondenza tra categorie SOA ed i lavori da eseguire, ma che sia sufficiente accertare l'effettivo possesso, da parte dell'impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori da eseguire e quelli dimostrati per l'ottenimento dell'attestato di qualificazione.

La norma si applica a tutte le imprese che sottoscrivono contratti di appalto o subappalto di importo superiore a 516 mila euro aventi ad oggetto l'esecuzione degli interventi ricompresi tra quelli ammessi ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 (Superbonus) e 121 comma 2 (altri bonus edilizi quando si ricorre alla cessione del credito/sconto in fattura). Pertanto, in coerenza con la lettera della norma, si ritiene che, nel caso di lavori di importo superiore a 516 mila euro affidati ad un general contractor, il quale si limiti solamente a coordinare l'attività realizzativa non prendendo però parte al processo realizzativo stesso, non sia necessario il possesso della attestazione SOA. Diversamente, il general contractor che sia, anche solo in parte, esecutore di lavori superiori a 516 mila euro, ricade nell'ambito di applicazione della norma. Le imprese esecutrici che sottoscrivono contratti di appalto con il general contractor dovranno essere qualificate solo se l'importo dei lavori oggetto del singolo affidamento è superiore a 516 mila euro.

Una questione particolarmente delicata è rappresentata dalla soglia dei 516 mila euro, oltre la quale scatta l'obbligo di attestazione SOA. A tal proposito, l'interpretazione della norma, condivisa da ANCE, porterebbe a riferire tale valore all'importo complessivo dei lavori così come definito nel singolo contratto di appalto/subappalto. Di conseguenza, se l'importo delle lavorazioni che formano oggetto del singolo affidamento non supera la soglia dei 516 mila euro, le imprese esecutrici non dovranno essere qualificate anche se l'importo globale sia invece superiore.

Le previsioni contenute nell'articolo 10-bis non si applicano in ogni caso ai contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022, né ai contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell'entrata in vigore della norma (21 maggio 2022), ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022.

Sara Acerbi - Assimpredil Ance

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