Visita il Sito Web »
IMPOSTE

Iva: quale aliquota si applica al rifacimento di una piazza?

Nell'ambito di un appalto relativo al rifacimento di una piazza, qualora sia stipulato un contratto unitario a fronte del quale vengano eseguite opere per l'abbattimento di barriere architettoniche, oltre ad altre opere diverse, ai fini del riconoscimento dell'aliquota Iva nella misura agevolata del 4% è necessario che i corrispettivi siano distintamente indicati nel contratto di appalto.

Lo ha chiarito recentemente l'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 180 del 7 aprile 2022.

In particolare, un contribuente, dopo aver stipulato con il Comune una Convenzione per il rifacimento di una piazza, si è rivolto, all'Agenzia delle Entrate, al fine di chiedere di poter accedere, anziché all'aliquota Iva del 10% prevista per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, all'aliquota agevolata nella misura del 4%, riconosciuta per le prestazioni di servizi dirette al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche. L'istanza è stata motivata dal fatto che l'opera in questione prevede la totale eliminazione di qualsiasi dislivello tra il piano stradale e la precedente struttura esistente. Tuttavia, il contratto di appalto in questione, che tra l'altro prevede un corrispettivo unitario per una pluralità di opere potenzialmente assoggettate ad aliquote diverse, si riferisce genericamente alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria, senza alcun accenno alla normativa in materia di barriere architettoniche.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, quando la manutenzione straordinaria non preveda in maniera specifica la realizzazione di opere dirette al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, l'Iva applicata non potrà essere del 4%. Le prestazioni di servizi realizzate non potranno nemmeno essere fatturate con aliquota iva del 10% se non si tratta di opere "ex novo", in quanto tale aliquota agevolata non è applicabile alle semplici migliorie o modifiche dell'opera.

Per completezza, l'Amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che qualora le prestazioni di servizi dipendenti dal contratto di appalto riguardino non solo la realizzazione di opere finalizzate all'abbattimento di barriere architettoniche, ma anche altre tipologie di intervento, l'aliquota nella misura del 4% si applica solamente sulla parte di corrispettivo dovuto per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. A tal fine tale corrispettivo dovrà essere indicato nel contratto di appalto in modo chiaro e distinto dagli altri, pena l'applicazione dell'aliquota più elevata.

Leggi le altre notizie »