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FISCO

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime agevolato della valorizzazione edilizia

L'Agenzia delle entrate con la risposta n. 234/E del 6 giugno 2022 fornisce precisazioni in merito alla norma sulla "valorizzazione edilizia" disciplinata dall'art.7 del DL 34/2019, c.d. decreto "Crescita".

Il regime agevolato ha consentito, infatti, fino al 31 dicembre 2021, il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e castale in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i 10 anni successivi, avrebbero provveduto alla loro demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica, o alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia e alla vendita di almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato.

Per beneficiare del predetto regime di favore l'acquisto doveva essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e doveva riguardare "interi fabbricati". Entro i 10 anni successivi all'acquisto: - l'impresa avrebbe dovuto effettuare gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione di volumetria, o di manutenzione straordinaria, o restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia e, a seguito dei lavori, il fabbricato ricostruito o riqualificato avrebbe dovuto essere conforme alla normativa antisismica e conseguire la classe energetica NZEB, o A o B; - la medesima impresa avrebbe dovuto rivendere il fabbricato, o in caso di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, per almeno il 75% del nuovo volume dello stesso.

Il quesito posto all'Amministrazione finanziaria riguarda una società che ha acquistato un immobile il 4 marzo 2020 beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 7 del decreto "Crescita" - imposte di registro, ipotecaria e castale nella misura fissa pari a 200 euro ciascuna - e che ora intende rivendere l'immobile senza però aver eseguito la trasformazione della classe energetica.

Viene quindi domandato se in questa situazione sia possibile procedere al pagamento dell'imposta a seguito di autodenuncia resa all'Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione ovvero con applicazione della sanzione riducibile tramite l'istituto del ravvedimento operoso.

L'Agenzia risponde chiarendo che è necessario rispettare tutte le condizioni previste, incluso il raggiungimento della classe energetica richiesta, precisando che la vendita dell'intero immobile, acquistato fruendo dell'agevolazione entro i 10 anni, senza che sia stata effettuata alcuna attività di valorizzazione edilizia costituisce una delle ipotesi di decadenza del beneficio con contestuale applicazione delle imposte in misura ordinaria e nonché la sanzione pari al 30% delle predette imposte.

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