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SICUREZZA

Ultimi aggiornamenti sullo smart working

Con la legge di conversione del "Decreto Riaperture" sono stati introdotti importanti aggiornamenti normativi in materia di lavoro agile (c.d. "Smart working").

In particolare, per i lavoratori genitori di almeno un figlio/a under 14, è stato riconosciuto il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche in assenza di un accordo individuale fino al 31 luglio 2022 (quindi smart working al 100%), a condizione che anche l'altro genitore lavori ovvero non sia "beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa" e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Il diritto in parola è stato riconosciuto anche ai lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 83 D.L. n. 34/2020", a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Mentre, per quanto attiene ai lavoratori c.d. "fragili", sono state confermate fino al 30 giugno 2022 le misure di tutela consistenti nello svolgimento, di norma, dello smart working, anche attraverso l'adibizione degli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o aria di inquadramento e, qualora non possibile, l'equiparazione della loro assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.

Fino al 30 giugno 2022 è stata confermata anche la misura di tutela dei lavoratori genitori di almeno un figlio/a in condizioni di disabilità grave (riconosciuta ai sensi della L. n. 104/1992), o di almeno un figlio/a con bisogni educativi speciali, consistente nel diritto allo smart working, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Infine, la legge in parola ha prorogato fino al 31 agosto 2022 il regime di comunicazione semplificato che non prevede la sottoscrizione di accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore.

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