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SICUREZZA

Nuove disposizioni per prevenire la diffusione del Covid-19

Nuove disposizioni per il contrasto all'epidemia da Covid-19 sono contenute nella legge n.52 del 19 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio, che converte il decreto 'Riaperture': è il nuovo riferimento normativo per la gestione dei contagi.

Resta ferma la disposizione per cui fino al 31 dicembre 2022 il ministro della Salute potrà ricorrere al potere di ordinanza in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 "nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità".

Dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, "salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata". Coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica la misura dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Fino al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per l'accesso a determinati mezzi di trasporto, nonché per il loro utilizzo, tra i quali si segnalano autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente. Fino al 15 giugno 2022 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali.

Resta fermo fino al 15 giugno 2022 l'obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e per gli ultracinquantenni, ma l'adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Importante precisazione per i corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro: i corsi possono essere erogati sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona. Questa novità non vale per le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi ovviamente in presenza.

è; prorogato fino al 31 agosto 2022 il ricorso alla modalità di lavoro agile senza accordo individuale. Con riguardo all'obbligo di indossare mascherine chirurgiche o dispositivi di protezione individuale di livello superiore nei luoghi di lavoro ed in cantiere, si ribadisce l'opportunità di continuare ad applicare, anche nella fase post emergenziale, i protocolli aziendali attuativi del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 e del Protocollo cantieri di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 9 maggio 2022.

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