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SUPERBONUS

Arriva l'obbligo di applicazione del CCNL, ma mancano ancora le modalità applicative

Arriva un freno alla giungla dei nuovi operatori economici fraudolenti nella fruizione di bonus: con l'ultima modifica alla legge di Bilancio 2021, viene indicato che nell'atto di affidamento delle opere di importo superiore ai 70mila euro, i lavori edili dovranno essere eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.

L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, potrà avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili, in qualità di enti bilaterali costituiti anche da Ance. Il contratto collettivo applicato dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori e anche su questo vigileranno i soggetti che rilasceranno il visto di conformità. La ratio della modifica è quella di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tener conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva. Grazie a questa misura, si assicura una concorrenza leale tra gli operatori, si combatte il lavoro nero ed il caporalato, assicurando agli operatori economici e alle maestranze la correttezza delle stesse "regole di ingaggio". Ance ha più volte denunciato la nascita nel secondo semestre del 2021 di 16.300 nuove imprese, non qualificate, spesso composte da una sola persona: un proliferare di nuovi soggetti iva, presumibilmente legato alle opportunità dei Super Bonus, che usano risorse pubbliche.

Malgrado l'imminenza dei nuovi obblighi, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato istruzioni specifiche sulle modalità applicative delle nuove disposizioni. Questo porta inevitabilmente ad un rallentamento delle trattative per l'intrapresa di nuovi interventi. Occorre garantire un'applicazione uniforme della misura e che l'Agenzia delle Entrate delinei chiaramente quali tipi di lavorazioni edili siano sottoposte al vincolo e come se ne determina il valore, in riferimento alla soglia dei 70mila euro. Necessario sarà anche un chiarimento sull'inquadramento dei General contractor del settore energia che, pur non adottando direttamente il contratto collettivo nazionale, operano in piena correttezza e sono tra i pochi ancora disponibili ad operare lo sconto in fattura al committente.

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