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CONTRATTI

Nuova disciplina contrattuale del rapporto di lavoro a tempo determinato

In occasione della sottoscrizione del verbale di rinnovo 3 marzo 2022, le Parti sociali nazionali, alla luce delle disposizioni di rimando alla contrattazione nazionale contenute nel decreto legislativo n. 81/2015, hanno inteso rivedere la disciplina del contratto a termine ampliando notevolmente le possibilità di ricorso e utilizzo di tale tipologia contrattuale.

In particolare, sono state introdotte le causali che consentono la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato per una durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, per le imprese edili in possesso dei requisiti di regolarità contributiva.

Pertanto, la possibilità di sottoscrivere un contratto a tempo determinato che ecceda i 12 mesi è attualmente consentita, fino al 30 settembre 2022, per le seguenti causali:
- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi,
- residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.

Il contratto ha previsto, inoltre, che tali causali possano essere utilizzate anche in caso di rinnovo o proroga oltre i 12 mesi di un contratto a tempo determinato e ciò indipendentemente dal termine del 30 settembre 2022.

È stato, infine, specificato che il periodo complessivo di 36 mesi, necessario per consentire al lavoratore di far valere il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi, è determinato dalla somma di 24 mesi di esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda e di 12 mesi di contratto a termine stipulato presso la Ispettorato territoriale del lavoro.

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