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Decreto Aiuti quater - modifiche al superbonus

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.270 del 18 Novembre 2022) il Decreto-Legge 18 novembre 2022 n. 176, il c.d. "Aiuti quater", recante "Misure urgenti di sostegno del settore energetico e di finanza pubblica", che apporta modifiche sostanziali alla disciplina del Superbonus riportate sinteticamente di seguito:

1. CONDOMINI E UNICO PROPRIETARIO DI INTERO EDIFICIO
Per i condomini, ivi compresi gli edifici di unico proprietario/comproprietario composti sino ad un massimo di 4 unità immobiliari, la detrazione compete nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 la detrazione scende al 90% ad eccezione di alcuni particolari interventi che manterranno la misura piena del 110%. Resta fermo il décalage al 70% per le spese sostenute nel 2024 e al 65% per le spese sostenute nel 2025.

2. EDIFICI UNIFAMILIARI
Il Decreto Aiuti quater prevede due novità: in particolare, il Superbonus si applica nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (anziché sino al 31 dicembre 2022) se al 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dell'intervento complessivo. La detrazione compete nella misura del 90% per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 e per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, per particolari circostanze. A favore di tali soggetti è autorizzata la spesa di venti milioni di euro nel 2023 per la corresponsione da parte dell'Agenzia delle Entrate di un contributo (escluso dalla formazione della base imponibile Irpef). è demandato ad un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di fissare i criteri e le modalità di attuazione.

3. IACP E COOPERATIVE
Non ci sono modifiche alle regole.

4. CESSIONE DEI CREDITI
I crediti di imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in dieci quote annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti. A tal fine il fornitore o il cessionario dovrà preventivamente inviare una comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da un provvedimento della stessa Agenzia.



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