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NORMATIVA

Non è condonabile un abuso in area già vincolata prima dell'intervento

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8643 del 10 ottobre 2022, si è recentemente espresso riguardo alla impossibilità di condono di abusi edilizi commessi in aree vincolate.

I giudici di Palazzo Spada hanno dichiarato che, in applicazione sia della prima legge sul condono edilizio (L. 47/85), che limita la sanabilità di un abuso edilizio in area vincolata al caso di apposizione del vincolo dopo l'esecuzione delle opere abusive, sia del terzo condono edilizio (L. 269/2003), che ribadisce tale condizione per la sanabilità dell'abuso commesso in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conforme alle norme urbanistiche, un abuso edilizio su un bene immobile con vincolo di inedificabilità (sia esso di natura relativa o assoluta) non può essere condonato quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
* l'imposizione del vincolo di inedificabilità è avvenuta prima dell'esecuzione delle opere;
* le opere sono state eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio;
* l'intervento non è conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, assoluto o relativo).

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