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CRISI D'IMPRESA

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è finalmente entrato in vigore il 15 luglio 2022, a seguito di una serie di rinvii, dovuti sia all'emergenza sanitaria da Covid-19 sia a diversi interventi normativi che ne hanno rivisto la disciplina.
L'obiettivo del nuovo Codice è di consentire un intervento tempestivo, prima che lo stato di difficoltà diventi irreversibile, per la salvaguardia della continuità aziendale e degli interessi degli stakeholders. Pertanto, una delle principali novità riguarda le norme relative agli assetti organizzativi aziendali, sia per l'imprenditore individuale che collettivo, al fine di consentire la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. Secondo quanto previsto dall'art. 2086 del codice civile l'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In tal senso, l'organizzazione aziendale deve consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare gli eventuali segnali di crisi;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la cd. "lista di controllo" (se ha già presentato istanza di composizione della crisi) e ad effettuare il "test pratico di solvibilità" (mediante l'apposita piattaforma telematica, reperibile sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, e gestita da Unioncamere).

Vengono, inoltre, ridefiniti gli indicatori che segnalano una possibile situazione di difficoltà dell'impresa, quali:
- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari, scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni;
l'esistenza di uno o più debiti di tipo contributivo/previdenziale/IVA, secondo le soglie stabilite dai cd. "creditori pubblici qualificati".

In tema di segnalazioni viene infatti previsto che accanto alla comunicazione a cura degli organi interni all'impresa, vi sia anche una segnalazione a cura dei c.d. "creditori pubblici qualificati" (INPS/INAIL, Agenzia delle Entrate, ivi compresa l'Agenzia della Riscossione), circa l'esistenza di debito di importo rilevante, da indirizzare agli imprenditori, ovvero agli organi di controllo della società, ove esistenti.

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