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BONUS EDILIZI

Comunicazione cessione bonus edilizi:
come correggere gli errori

L'Agenzia delle Entrate, con circolare ministeriale n. 33/E del 6 ottobre 2022, è intervenuta a fornire le tanto attese indicazioni operative per sanare gli errori commessi nel modello di Comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Si tratta di chiarimenti molto importanti perché permettono ai contribuenti di evitare situazioni che possono pregiudicare la fruizione dei bonus fiscali.

In linea generale, le norme prevedono che l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto è comunicato dal beneficiario dell'agevolazione all'Amministrazione finanziaria tramite l'invio di un modello di Comunicazione che può essere annullato entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, interamente sostituito con invio, entro lo stesso termine, di un'altra Comunicazione. In caso di errore, il soggetto che riceve il credito deve rifiutare la cessione tramite l'apposita Piattaforma dell'Agenzia delle Entrate.

Con la circolare ministeriale sopra citata viene data indicazione in merito all'iter da seguire per sanare le irregolarità commesse qualora sia già trascorso il termine del quinto giorno del mese successivo a quello di invio, distinguendo tra errori formali e sostanziali.

In presenza di errore formale, che non modifica gli elementi essenziali della detrazione e quindi del credito ceduto (ad esempio errori relativi ai recapiti, all'indicazione dei dati catastali), l'opzione è considerata valida ai fini fiscali ed il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione.
È però necessario che chi ha commesso l'errore (cedente, amministratore di condominio, intermediario) segnali l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate inviando, alla casella PEC
annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it,
una nota, sottoscritta digitalmente o con firma autografa, nella quale saranno indicati i dati corretti.

Se è stato commesso un errore sostanziale che incide su elementi rilevanti della detrazione (errata indicazione della tipologia di intervento che influisce sulla percentuale di detrazione e/o limite di spesa, errata indicazione del codice fiscale del cedente), è possibile annullare, su richiesta delle parti (beneficiario e cessionario), l'accettazione del credito inviando, alla suddetta casella PEC, un'istanza firmata digitalmente o con firma autografa del cedente e cessionario, utilizzando lo specifico modello indicato dall'Agenzia delle Entrate.

Una volta eseguito l'annullamento dell'accettazione, l'Agenzia delle Entrate informerà gli interessati. Il beneficiario della detrazione potrà trasmettere una nuova comunicazione purché entro il termine del 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese, se ancora possibile. Qualora siano decorsi i termini, l'Amministrazione finanziaria consente al beneficiario di inviare una nuova comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione, avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis che prevede il versamento, con modello F24, di una sanzione pari a 250 euro. Per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, il termine di invio è il 30 novembre 2022.

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