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PROROGHE

Sismabonus acquisti 110%: le condizioni per beneficiare della proroga al 31.12.22



Tra le agevolazioni fiscali in vigore, di grande interesse, è il Sisma bonus acquisti, introdotto inizialmente per gli interventi di natura antisismica effettuati, a decorrere dal gennaio 2017, sugli immobili siti nei Comuni in zona sismica 1 e 2, per poi essere estesa dal 2019 agli immobili in zona sismica 3. Si tratta di una detrazione, tra l'altro potenziata nella misura del 110% con il c.d. Decreto Rilancio, in favore degli acquirenti di unità abitative demolite e riscostruite con miglioramento sismico cedute dall'impresa che ha eseguito l'intervento entro i 30 mesi successivi al termine dello stesso. Per poter fruire del bonus nella misura del 110% tuttavia la precedente normativa prevedeva la necessità di ultimare i lavori e stipulare il rogito notarile entro il 30 giugno 2022. Al riguardo, è intervenuta la Legge di conversione del D.L. 36/2022, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNNR, apportando alcune novità. In particolare, la nuova disposizione permette di usufruire della detrazione nella misura potenziata del 110% agli acquirenti di unità immobiliari che stipulano il rogito notarile entro il 31 dicembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022:
→ risulti sottoscritto e registrato un contratto preliminare di vendita;
→ siano stati versati acconti, con "sconto in fattura" e sia stato maturato il relativo credito;
→ sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con ottenimento del collaudo e dell'attestazione del collaudatore statico sulla riduzione del rischio sismico dell'immobile;
→ che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 (categoria provvisoria, nella quale sono censiti i fabbricati in corso di ristrutturazione).

La disposizione, nell'ottica di consentire un maggior lasso temporale per la stipula del rogito che consente l'accesso al Superbonus, è tuttavia di portata ridotta rispetto all'esigenza di ottenere una proroga più generalizzata del termine del 30 giugno 2022 fissato come data di fine lavori e di stipula dell'atto di compravendita. Le condizioni che devono sussistere alla data del 30 giugno sono infatti assai difficile da rispettare anche alla luce dell'emergenza del "caro materiali" che ha comportato il blocco delle iniziative in corso e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che hanno determinato un rallentamento o, in taluni casi, la sospensione dei lavori in corso. Le condizioni previste dalla disposizione per poter stipulare il rogito entro il 31 dicembre 2022 non risolvono queste criticità potendo incidere solo su operazioni già quasi del tutto perfezionate (fine lavori strutturali con annessi collaudo e asseverazione, stipula del preliminare e pagamento di acconti con sconto in fattura).

Di recente, inoltre, sempre in tema di Sisma bonus acquisti, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta precisando che l'agevolazione compete al soggetto che sostiene il costo dell'unità immobiliare e fruisce del bene, mentre è escluso il terzo beneficiario che non ha sostenuto le spese pur risultando acquirente dell'abitazione (es. casa intestata alla figlia ma pagata dal genitore).

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