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LAVORI PUBBLICI

Sentenza TAR Lazio accoglie ricorso ANCE contro il DM del Mims dell'11 novembre 2021

Con la sentenza n. 7215/2022, il TAR Lazio ha accolto il ricorso proposto da ANCE contro il DM MIMS dell'11 novembre 2021. Tale DM costituiva il presupposto per l'attivazione del meccanismo di compensazione straordinaria prevista per il I semestre 2021 dall'art. 1-septies del D.L. Sostegni bis.

Nello specifico Il DM aveva rilevato le variazioni percentuali di 36 materiali che avevano subito variazioni superiori all'8% nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.

A gennaio 2022 ANCE aveva impugnato con ricorso al TAR il DM in quanto tale provvedimento aveva stimato un incremento percentuale dei prezzi del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore al reale aumento di mercato per 15 materiali ritenuti avere un'importanza strategica per le infrastrutture del Paese.

ANCE aveva quindi chiesto l'annullamento del DM nella parte in cui rilevava gli scostamenti percentuali dei 15 materiali di cui sopra e di ordinare al MIMS un supplemento di istruttoria.

Il ricorso si fondava in primo luogo, sul fatto che il MIMS non aveva previsto una metodologia univoca di rilevazione dei prezzi da parte dei tre enti rilevatori (Provveditorati, Unioncamere, Istat) che aveva condotto alla trasmissione di dati tra loro fortemente contraddittori. In secondo luogo, sul fatto che il MIMS - a fronte dell'irragionevolezza della metodologia scelta - non aveva ritenuto di procedere ad un approfondimento istruttorio, limitandosi a prendere atto dei dati pervenuti e ad assemblarli aritmeticamente, secondo un approccio formalistico e acritico.

Il TAR Lazio, con sentenza del 3 giugno 2022, ha accolto il ricorso. Ha annullato il DM nella parte richiesta da ANCE e ha ordinato al MIMS di procedere con un supplemento istruttorio per giungere a rilevazioni in linea con i prezzi di mercato. Infatti, dall'esame dei dati riferiti ai prezzi di taluni dei materiali rilevati, sarebbero emerse esorbitanti differenze e disallineamenti fra le rilevazioni effettuate dai vari enti, non facilmente giustificabili - neppure in ragione delle specificità dei vari contesti territoriali considerati - e idonei a minare la complessiva attendibilità dei dati stessi.

La sentenza, innanzitutto, conferma la fondatezza delle criticità da sempre evidenziate da ANCE sulla metodologia di rilevazione dei prezzi utilizzata dal MIMS e sulla scarsa attendibilità dei risultati ai quali conduce. Ribadisce poi la validità del sistema di rilevazione utilizzato dal MIMS, ma, prescrivendo un supplemento istruttorio, il TAR Lazio sembra riconoscere l'ammissibilità anche di rilevazioni esterne, ivi compresi quindi anche i dati riportati dall'ANCE.

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